Psicologo Forense

Spero che non ti sia mai capitato, ma può succedere che a volte le separazioni ed i divorzi diventino oltremodo conflittuali. Quando ciò accade, purtroppo, gli unici che finiscono col non vedere realmente tutelati i loro interessi ed i loro bisogni sono i figli. I quali, ahimè, nei casi più gravi finiscono col non vedere più uno dei loro genitori. O ancora peggio, finiscono con affido esclusivo al genitore che, di fatto, ha meno capacità genitoriali ed è meno presente. All’interno del mio studio come psicologo forense mi occupo proprio di separazioni conflittuali, valutazione di competenze e capacità genitoriali, idoneità testimoniale ed imputabilità.

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Consulente tecnico di parte

So perfettamente, a volte, quanto i tempi della giustizia italiana possano essere a dismisura lunghi (vedi, ad esempio qui). Tra CTU che rimandano a percorsi di ampliamento delle capacità genitoriali, tempi dello spazio protetto, incontri settimanali che nei casi di conflittualità non vengono quasi mai rispettati, al termine poi, un’altra CTU che non risolve, in tutto ciò il diritto del minore di vedere anche il genitore non collocatario dove finisce? Per questi motivi ho scelto di occuparmi come psicologo forense, anche di separazioni conflittuali.

Consulenza tecnica d’ufficio (CTU): esiti. 

Gli esiti di una separazione giudiziale altamente conflittuale possono essere molteplici. Davvero imprevedibili, e spesso, a soffrirne le lungaggini burocratiche e lo stress che ne deriva sono, soprattutto, i figli. Questi finiscono col divenire un ostaggio prezioso più che persone ancora fragili psicologicamente con bisogni, aspettative, desideri e diritti.


Psicologo Forense a Palermo. 
Di cosa mi occupo?

Le consulenze tecniche di parte possono riguardare differenti ambiti (ingegneria, medicina, meccanica, biologia etc…) ma anche la psicologia. Il giudice nomina un Consulente tecnico d’ufficio, ma voi genitori avete tutto il diritto di nominare a vostra volta un consulente tecnico di parte. Lo psicologo nel suo ruolo di CTU o di perito è chiamato a fornire al giudice valutazioni tecnico – psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere:

  • la personalità
  • l’idoneità testimoniale
  • la capacità di intendere o di volere
  • le capacità genitoriali di una coppia di coniugi
  • le risorse sociali, ambientali, o personali di quello specifico sistema familiare.

In questo caso, è vostro diritto potervi avvalere della consulenza di uno psicologo che eserciti il ruolo di consulente tecnico di parte.

Consulenza tecnica di parte: come posso aiutarvi? 

    • Osservare e controllare l’esattezza dell’operato del CTU (sulle metodologie e sui contenuti).
    • Astenersi dal somministrare in proprio i test nel corso della consulenza.
    • In caso di incarichi inerenti ai minori, non incontrare il minore al di fuori degli incontri di CTU. I consulenti tutti, nell’ambito di una reciproca relazione professionale deontologicamente corretta, devono considerare l’interesse del minore come “bene superiore” che va tutelato limitando al minimo le situazioni stressanti.
    • Non preparare il proprio cliente ai test e a come rispondere al colloquio.
    • Il CTU, con il consenso delle parti, si adopererà a audio e/o videoregistrare le operazioni per le quali non è opportuna la presenza dei CTP, come, ad esempio, nel caso di somministrazione di test, e comunque, sempre con il consenso delle parti, potrà registrare anche le altre operazioni.
    • È buona prassi da parte del CTU consegnare copia delle audio e/o videoregistrazioni alle parti e di mettere il tutto a verbale. Specificare che il CTP è tenuto a rispettare il segreto professionale rispetto ai contenuti dei materiali forniti. I contrasti al riguardo dovranno essere risolti dal Giudice, su istanza di parte o del CTU.
    • Formulare osservazioni e riserve nell’ambito dell’accertamento consegnabili poi al giudice sotto forma di consulenza tecnica di parte.
    • Formulare richieste di specifiche indagini peritali.
    • Fare risultare nella relazione del CTU i dati che ritiene opportuni e rilevanti ai fini dell’accertamento (quale corrispondente dell’obbligo del CTU di tener conto delle osservazioni e istanze di parte).
    • Linee guida per lo psicologo giuridico, art. 13: “I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale e professionale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati”
    • Partecipare alla programmazione del calendario delle sedute per lo svolgimento dell’incarico;
    • Partecipare a tutte le operazioni peritali, salvo che sussistano ragioni di opportunità in senso contrario preventivamente individuate (in tal caso, ricordiamo, sarà necessaria la registrazione delle operazioni);
    • Chiedere al CTU e, tramite il difensore della parte, al Giudice copia delle audio e videoregistrazioni degli incontri;
    • Rivolgersi tramite difensore della parte al Giudice per ogni controversia insorta con il CTU.
    • disturbare il colloquio psicologico con domande inadeguate per qualità, quantità e tempismo;
    • ritardare pretestuosamente i tempi di esecuzione delle operazioni di consulenza;
    • assumere comportamenti o atteggiamenti intimidatori verso il CTU;
    • entrare in contraddittorio direttamente con le parti;
    • servirsi dei mezzi stampa per un uso non consentito dalla legge e per un uso strumentale nella consulenza;
    • usare metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione;
    • ricorrere a audio o videoregistrazioni occulte (ricordiamo che la registrazione occulta è, tendenzialmente, un illecito disciplinare anche per gli avvocati);
    • fomentare il conflitto tra le parti.
  • È opportuno che i diversi consulenti possano incontrarsi agli inizi del lavoro per accordarsi sulla metodologia e chiarire in che modo intendano svolgerlo, avanzando le rispettive richieste e concordando i tempi e i modi delle varie operazioni. È indispensabile pure che, nel corso dell’iter di consulenza, si attuino uno o più incontri fra i diversi consulenti, finalizzati alla discussione di quanto emerso nelle rispettive osservazioni. Tale modalità operativa consente un effettivo scambio, mettendo a disposizione di tutti i dati che ciascuno acquisisce e rendendo possibile un’effettiva verifica del reciproco operato.

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